Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12,  nei  confronti
della  Regione  Umbria,  in  persona  del  Presidente  della   Giunta
regionale  pro-tempore,  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  30   marzo   2015,   n.   8,
«Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in  materia  di
entrate  e  di  spese  -  modificazioni  ed  integrazioni  di   leggi
regionali», pubblicata nel B.U.R. Umbria del 31 marzo  2015,  n.  17,
s.s. n. 3 quanto all'art. 8, per contrasto con gli articoli 23,  117,
secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione  ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
    La predetta  legge  della  Regione  Umbria  viene  impugnata  con
riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del
Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. 
 
                               Motivo 
 
    1) L'art. 8 della legge regionale n. 8/2015  e'  illegittimo  per
contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e  119,
secondo comma della Costituzione. 
    1.1. L'art. 8 della legge della Regione Umbria  del  16  febbraio
2015, n. 17 recita: 
        «Art. 8 (Modificazione ed integrazione della legge  regionale
24 dicembre 2007, n. 36). - 1. Il comma 7-ter dell'art. 1 della legge
regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria
e di altre entrate della Regione Umbria), e' sostituito dal seguente: 
        «7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli  autoveicoli  ed  i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che  avendo
compiuto  venti  anni  dalla  data  di  immatricolazione   presentino
requisiti di  peculiarita'  dal  punto  di  vista  del  loro  rilievo
industriale,  legato  a  caratteristiche   della   meccanica,   della
motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia  tale
da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e
sia certificato da centri specializzati specificatamente  individuati
con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  assoggettati   al
pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della
tassa automobilistica ordinaria di cui al  testo  unico  delle  leggi
sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39  (Testo  unico  delle  leggi  sulle
tasse automobilistiche), nella misura  riportata  nella  tabella  che
segue: 
      
 
            =============================================
            |       Autoveicoli       | Tariffa in Euro |
            +=========================+=================+
            |   Fino a 35 kw (47cv)   |      50,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 36 kw (48 cv) fino a |                 |
            |      60 kw (81 cv)      |      75,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 61 kw (82 cv) fino a |                 |
            |     80 kw (109 cv)      |      100,00     |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 81 kw (110 cv) fino a|                 |
            |     100 kw (136 cv)     |      150,00     |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 101 kw (137 cv) fino |                 |
            |    a 120 kw (163 cv)    |      200,00     |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 121 kw (164 cv) fino |                 |
            |    a 150 kw (204 cv)    |      250,00     |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 151 kw (205 cv) fino |                 |
            |    a 300 kw (408 cv)    |      350,00     |
            +-------------------------+-----------------+
            |  Oltre 300 kw (408 cv)  |      600,00     |
            +-------------------------+-----------------+
 
      
 
            =============================================
            |       Motoveicoli       | Tariffa in euro |
            +=========================+=================+
            |   Fino a 11 kw (14 cv)  |      15,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 12 kw (15 cv) a 25 kw|                 |
            |         (34 cv)         |      30,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 26 kw (35 cv) a 45 kw|                 |
            |         (61 cv)         |      45,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            | Da 46 kw (62 cv) a 70 kw|                 |
            |         (95 cv)         |      60,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            |  Da 71 kw (96 cv) a 100 |                 |
            |       kw (136 cv)       |      80,00      |
            +-------------------------+-----------------+
            | Oltre 100 kw (oltre 136 |                 |
            |           cv)           |      120,00     |
            +-------------------------+-----------------+
 
    La  Giunta  regionale  provvede   con   proprio   regolamento   a
disciplinare le  modalita'  di  individuazione  degli  autoveicoli  e
motoveicoli  di  cui  al  presente  comma  e  le  procedure  per   il
conseguimento delle agevolazioni in questione.». 
     2. Dopo il comma 7-ter dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
36/2007, sono aggiunti i seguenti: 
        «7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui  al  comma
7-ter e' corrisposta negli stessi termini e con le  stesse  modalita'
previste per  il  pagamento  della  tassa  automobilistica  ordinaria
sostituita. Ove la  tassa  risulti  di  importo  superiore  a  quella
sostituita,  e'  facolta'   del   contribuente   versare   la   tassa
automobilista ordinaria. 
        7-quinquies. Per gli autoveicoli  e  i  motoveicoli  di  eta'
compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai  sensi  dell'art.  1,
comma  666,  lettera  b)  della  legge  23  dicembre  2014,  n.   190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)), per  l'anno  d'imposta  2015
devono corrispondere la tassa automobilistica di  proprieta'  non  si
procede all'applicazione delle  sanzioni  e  degli  interessi  per  i
pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.». 
        1.2. In sintesi, l'art. 8 della legge regionale in  esame  ha
modificato l'art. 1 comma 7-ter della  legge  regionale  24  dicembre
2007, n. 36 in materia  di  tassa  automobilistica  ed  inserito  nel
medesimo art. 1 i commi 7-quater e 7-quinquies. 
        In particolare, l'art. 8, comma 1, nel  sostituire  il  comma
7-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, ha introdotto,  a
partire dal 1° gennaio 2016, per gli  autoveicoli  ed  i  motoveicoli
ultraventennali   che    presentino    determinate    caratteristiche
(peculiarita' in ordine alla meccanica, motoristica, design, etc.) il
pagamento di una «tassa di  possesso  forfettaria»,  in  sostituzione
della tassa automobilistica ordinaria, prevista dal d.P.R. n. 39  del
1953. 
        L'ultimo periodo del medesimo comma 1, inoltre, ha rimesso ad
un regolamento della Giunta l'individuazione degli autoveicoli e  dei
motoveicoli,   oggetto   della   tassa   forfettaria,   oltre    alla
determinazione delle procedure  per  conseguire  le  agevolazioni  in
argomento. 
        Il successivo comma 2, ha previsto,  poi,  che  il  pagamento
della tassa di possesso forfettaria avvenga  nei  termini  e  con  le
stesse modalita' della tassa  ordinaria,  con  la  facolta',  per  il
contribuente di versare la tassa  ordinaria,  ove  l'importo  risulti
inferiore. 
        Con l'ultimo periodo del comma 2, infine, la Regione,  per  i
veicoli compresi tra  i  venti  ed  i  ventinove  anni  di  eta',  ha
sostituito il regime di tassazione ordinaria,  previsto  dal  sistema
statale, con un regime particolare, che esclude  il  pagamento  degli
interessi e delle sanzioni per coloro che hanno versato la tassa  per
l'anno d'imposta 2015 entro il 31 maggio 2015 (l'art. 63 della  legge
n. 342 del 2000, nella versione vigente, per  effetto  delle  recenti
modifiche apportate dall'art. 1, comma 666 della  legge  n.  190  del
2014 (legge di stabilita' 2015), prevede, infatti, per i  veicoli  di
particolare interesse storico e collezionistico  ultraventennali,  il
pagamento della  tassa  automobilistica  ordinaria,  con  i  relativi
interessi e sanzioni). 
        1.3. Ebbene, l'art.  8  della  legge  regionale  si  pone  in
contrasto  con   la   normativa   statale   in   materia   di   tassa
automobilistica e dunque, trattandosi di un tributo statale, con  gli
articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119,  secondo  comma  della
Costituzione. 
        Il gettito  della  tassa  automobilistica,  disciplinata  dal
d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e' stato attribuito  dall'art.  23  del
decreto legislativo n. 30 dicembre 1992,  n.  504  alle  regioni,  le
quali  provvedono  anche  alla  riscossione,   all'accertamento,   al
recupero, ai rimborsi ed al relativo contenzioso (art. 17,  comma  10
della 1. 27 dicembre 1997, n. 449). Successivamente l'art. 8,  co.  2
del decreto legislativo n. 6 maggio 2011, n. 68 ha riconosciuto  alle
regioni anche la possibilita' di disciplinare la tassa de qua, «fermi
restando  i  limiti  massimi   di   manovrabilita'   previsti   dalla
legislazione statale». 
        Sebbene il gettito sia  stato  attribuito  alle  regioni,  il
tributo, tuttavia, non puo' essere annoverato tra  i  tributi  propri
delle regioni bensi' tra i «tributi propri derivati», trattandosi  di
tributo istituito con legge statale e «manovrabile» dalle regioni nei
limiti  stabiliti  dalla  legislazione   nazionale,   e   cioe'   con
conseguenti limitati poteri di intervento. 
        Sul punto, invero, con sentenza del 19 dicembre 2012, n.  288
codesta Corte, nel delineare il quadro normativo in cui si colloca la
tassa automobilistica regionale - anche  a  seguito  delle  modifiche
introdotte dalla legge n. 42 del 2009 (legge  delega  in  materia  di
federalismo  fiscale)  e  del  relativo  decreto  attuativo  (decreto
legislativo n. 68 del 2011) - ha precisato, con  riferimento  a  tale
imposta, che si deve qualificare come tributo proprio  derivato,  che
le regioni: a) non possono modificare il  presupposto  e  i  soggetti
d'imposta, attivi o passivi; b) possono modificare  le  aliquote,  ma
solo entro il limite massimo  fissato  dal  legislatore;  c)  possono
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,
quindi,  non  possono  escludere  agevolazioni  gia'   previste   dal
legislatore statale. 
    Codesta Corte,  inoltre,  ha  chiarito  che,  dalla  formulazione
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed in  particolare
dalla diversificazione operata  tra  i  commi  2  e  3  del  predetto
articolo, non si evince la natura  di  tributo  proprio  della  tassa
automobilistica regionale, ma unicamente la volonta' del  legislatore
di riservare alla tassa un regime diverso rispetto a quello stabilito
per gli altri tributi derivati, attribuendone per determinati aspetti
la disciplina alle  regioni,  ma  senza  modificare  radicalmente  il
tributo,  com'e'  confermato  dall'obbligo   di   rispetto   per   il
legislatore regionale dei limiti di «manovrabilita'»  previsti  dalla
legislazione statale. 
    Segnatamente cosi' si e' pronunciata codesta Corte (in  relazione
a norma regionale che aveva previsto il pagamento della  tassa  anche
nell'ipotesi, non prevista dal  legislatore  statale,  di  fermo  del
veicolo   amministrativo   e   giudiziario):   «3.1.   -   La   tassa
automobilistica e' tributo istituito e  regolato  da  legge  statale.
Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n.  39  (Testo  unico  delle
leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, essa
e' stata "attribuita" per intero alle  regioni  a  statuto  ordinario
dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504  (Riordino  della  finanza  degli  enti  territoriali,  a   norma
dell'art.  4  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),   assumendo
contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. 
    L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997,  n.
449 (Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  ha,
altresi', demandato alle regioni "la riscossione, l'accertamento,  il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo" alla suddetta tassa. 
    Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato,  al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore  -  in
base alla potenza effettiva anziche', come  in  passato,  ai  cavalli
fiscali  -  ed  ha  stabilito,  ai  fini  dell'applicazione  di  tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche  sono
determinate "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il Ministro dei trasporti e della navigazione,  [...]  per  tutte  le
regioni, comprese quelle  a  statuto  speciale,  in  uguale  misura",
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito  alle
regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.  504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi  della  tassa
per gli anni successivi, "nella misura compresa tra il 90 ed  il  110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente". 
    Per  completare  il  quadro  normativo,  in  cui  si  colloca  la
questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo
proprio della Regione - che, ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione),
e' quello istituito dalle regioni con proprie leggi in  relazione  ai
presupposti non gia' assoggettati ad  imposizione  erariale  -  e  di
tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della  medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni, le quali  possono
modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione  statale  e
nel rispetto della normativa comunitaria. 
    Se  ne  desume  che  la  Regione,  con  riferimento  alla   tassa
automobilistica che, in tale  contesto,  si  qualifica  come  tributo
proprio derivato:  a)  non  puo'  modificarne  il  presupposto  ed  i
soggetti  d'imposta  (attivi  e  passivi);  b)  puo'  modificarne  le
aliquote nel limite massimo fissato dal  comma  1  dell'art.  24  del
d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento  degli  importi
vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni
e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,  quindi,  non  puo'  escludere
esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale. 
    L'art. 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68
(Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni  standard  nel   settore   sanitario),   che   costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto,  al
comma I, la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in
tributi  propri  regionali,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2013,
stabilisce, al comma 2, che  "Fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale"; per poi aggiungere,
al comma 3, che alle regioni a statuto ordinario spettano  gli  altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data  di
entrata in vigore del decreto  stesso,  aggiungendo  che  i  predetti
tributi costituiscono tributi propri derivati. 
    La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce  alla
conclusione che la tassa in questione non  ha  acquisito,  nel  nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio. 
    Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo  la  volonta'  del  legislatore  di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello  stabilito  per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale".». 
    1.4. Pertanto, alla  luce  delle  argomentazioni  espresse  dalla
Corte costituzionale, avuto  riguardo  alla  natura  giuridica  della
tassa automobilistica (tributo proprio derivato  dello  Stato  e  non
tributo proprio delle regioni) ed ai limiti del potere delle  regioni
di disciplinare con propria legge tale tributo (ai sensi dell'art.  8
del  decreto  legislativo  n.  68  del  2011,  entro  i   limiti   di
manovrabilita' previsti dal legislatore statale), appare evidente che
la disciplina regionale in esame  contrasta  con  gli  articoli  117,
secondo comma, lettera e),  che  riserva  allo  Stato  la  competenza
esclusiva  in  materia  tributaria,  e  119,  secondo   comma   della
Costituzione, che attribuisce alle regioni una competenza in  materia
tributaria,  peraltro  nel   rispetto   dei   principi   statali   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,
esclusivamente per quanto riguarda i tributi «propri». 
    La  regione  non  puo',  infatti,  intervenire  nella  disciplina
statale del tributo in esame, com'e' avvenuto con l'art. 8 censurato,
modificando  il   presupposto   oggettivo   d'imposta,   introducendo
agevolazioni non previste dalla normativa statale, ovvero  istituendo
un nuovo regime con riguardo  agli  interessi  ed  alle  sanzioni  in
sostituzione di quello statale vigente. 
    1.5. Non solo, la disposizione che rimette nei  termini  predetti
ad un regolamento della  Giunta  regionale  la  determinazione  degli
autoveicoli e dei motoveicoli oggetto della tassa forfettaria  e'  in
contrasto anche con l'art. 23 della Costituzione. 
    Il regolamento della giunta non  e',  invero,  provvedimento  che
puo' ritenersi idoneo ad individuare lo stesso presupposto  oggettivo
della tassa, o parti essenziali di esso, individuando gli autoveicoli
ed i motoveicoli oggetto della medesima nell'ambito di una disciplina
primaria non sufficientemente definita. 
    La disciplina dei tributi, e dunque anche la determinazione di un
elemento fondamentale quale l'oggetto dell'imposizione, e',  infatti,
di regola riservata alla legge  in  ossequio  alla  riserva  prevista
dall'art. 23 della Costituzione, a mente del quale la  determinazione
dei suddetti elementi essenziali del tributo puo' avvenire  solo  con
normativa di carattere primario, salva l'eccezione di alcuni limitati
casi in  cui  sono  consentiti  interventi  attuativi  affidati  alla
normativa secondaria  purche'  circoscritti  nell'ambito  di  precisi
limiti individuati dalla normativa primaria di riferimento. 
    In proposito, invero, e' noto che secondo  la  giurisprudenza  di
codesta Corte la riserva prevista dall'art. 23 Cost. non e' di natura
assoluta, ma relativa, e  cio'  consente  di  ritenere  che  in  base
all'evocato parametro costituzionale, l'imponibile non  debba  essere
determinato integralmente dalla legge, ma al contrario, si  limita  a
porre  al  legislatore  l'obbligo  di   determinare   preventivamente
sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di  disciplina
della discrezionalita' amministrativa (ex plurimis: sentenze  n.  350
del 2007; n. 190 del 2007; n. 125 e n. 105 del 2005; n. 323  e  n.  7
del 2001; n. 157 del 1996; n. 507 del 1988). 
    Tuttavia, nella specie tali criteri  direttivi  che  limitano  il
potere normativo secondario non  sono  stati  posti  dal  legislatore
regionale con sufficiente precisione, dovendo  la  Giunta  rispettare
nell'individuazione dei veicoli, di natura non  professionali  e  con
almeno 20 anni di eta', il vincolo apparentemente specifico ma  nella
sostanza  generico  ed  indefinito  che  si  tratti  di  veicoli  che
«presentino requisiti di peculiarita' dal punto  di  vista  del  loro
rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica,  della
motoristica o del  design»,  non  essendo  sufficientemente  chiarito
quali siano questi «requisiti di peculiarita'»,  con  la  conseguenza
che alla disciplina secondaria regolamentare  e'  rimessa  almeno  in
parte  l'individuazione  di  tratti  essenziali  dell'oggetto  stesso
dell'imposizione senza un  vincolo  determinato,  in  violazione  del
principio di riserva relativa di  legge  in  materia  di  prestazioni
patrimoniali imposte derivante dall'art. 23 Cost. 
    Basti  pensare  che  l'abrogata  norma  statale   che   prevedeva
l'esenzione, l'art. 63 citato, era  sul  punto  di  gran  lunga  piu'
dettagliata («2. L'esenzione di cui al comma  1  e'  altresi'  estesa
agli autoveicoli e motoveicoli di  particolare  interesse  storico  e
collezionistico per i quali il termine e' ridotto a  venti  anni.  Si
considerano   veicoli   di   particolare    interesse    storico    e
collezionistico: 
        a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; 
        b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica,
anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; 
        c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie  di
cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse  storico
o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale,  sportivo,
estetico o di costume. 
    3. I veicoli indicati al comma 2 sono  individuati,  con  propria
determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.  Tale
determinazione e' aggiornata annualmente»). 
    1.6. In conclusione, l'art. 8 della legge  regionale  n.  8/2015,
nella parte in cui modifica il comma  7  ter  ed  introduce  i  commi
7-quater e 7-quinques all'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, e'
in contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma,  lettera  e)  e
119, secondo comma della Costituzione. 
    La predetta disciplina regionale contrasta,  infatti:  -  con  la
normativa statale di riferimento relativa al tributo  erariale  della
tassa automobilistica e  conseguentemente  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione,  che  riserva  allo  Stato  la
materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo  comma,  Cost.,
che subordina la possibilita' per le regioni e  gli  enti  locali  di
stabilire ed applicare tributi ed entrate alla natura «propria»  (non
derivata) dei medesimi e comunque al rispetto dei principi statali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; -  con
l'art. 23 che prevede una riserva di  legge  in  materia  tributaria,
escludendo che il presupposto  oggettivo  del  tributo  possa  essere
determinato con atto regolamentare in assenza di criteri  predefiniti
e sufficientemente vincolanti individuati dal legislatore primario.